Passo 2: Tipi di contratto di lavoro e CCNL spiegati

Pubblicato da Francesca Bianchi su

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Prima di valutare una proposta serve sapere che tipo di rapporto si sta accettando. Due offerte con lo stesso titolo di mansione possono nascondere forme contrattuali molto diverse, con conseguenze su stabilità, formazione e tutele.

In questo passo vediamo nel dettaglio le forme più diffuse, cosa regola il contratto collettivo nazionale e in cosa un apprendistato si distingue da un tirocinio. Tutto è descritto in termini generali: i dettagli dipendono dal CCNL applicato e dall’azienda.

In sintesi
  • Il tempo indeterminato non ha scadenza; il determinato ha limiti di durata e di rinnovo.
  • In somministrazione il datore di lavoro è l'agenzia, non l'azienda in cui lavori.
  • Il tirocinio non è un contratto di lavoro; l'apprendistato sì.

Tempo indeterminato e tempo determinato

Il contratto a tempo indeterminato è il rapporto senza scadenza. Può essere interrotto dal lavoratore con le dimissioni, rispettando il preavviso, o dall’azienda con un licenziamento, che deve avere una motivazione prevista dalla legge. È la forma che in genere dà più accesso a mutui, affitti e piani a lungo termine, proprio perché non ha una data di fine.

Il contratto a tempo determinato ha una scadenza scritta nella lettera di assunzione. La legge fissa una durata massima complessiva, un numero massimo di proroghe e, oltre una certa durata, la necessità di una causale, con margini che il CCNL può modificare. Alla scadenza il rapporto si chiude senza preavviso, salvo rinnovo o trasformazione a tempo indeterminato. Chi riceve una proposta a termine dovrebbe chiedere se esiste una prospettiva di stabilizzazione e cosa prevede in merito il contratto collettivo.

Apprendistato, somministrazione e part-time

L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato con una fase iniziale di formazione, rivolto in genere a chi rientra nelle fasce di età previste dalla legge. L’azienda si impegna a seguire un piano formativo e in cambio applica un inquadramento iniziale più basso rispetto alla qualifica finale. Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come un normale tempo indeterminato.

Nella somministrazione il lavoratore è assunto da un’agenzia per il lavoro autorizzata e presta servizio presso un’azienda utilizzatrice. Il datore di lavoro formale è l’agenzia, che paga lo stipendio e versa i contributi, mentre le direttive quotidiane arrivano dall’azienda in cui si lavora. La legge prevede la parità di trattamento economico rispetto ai dipendenti diretti con le stesse mansioni. Il part-time, infine, non è un tipo di contratto a sé ma una modalità di orario ridotto: può essere orizzontale, verticale o misto e deve indicare per iscritto la collocazione delle ore.

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Cosa regola il contratto collettivo nazionale

Il contratto collettivo nazionale è il riferimento che riempie di contenuto la lettera di assunzione. La legge fissa i principi generali e i minimi inderogabili, mentre il contratto collettivo definisce quasi tutto il resto. In particolare stabilisce:

  • i livelli di inquadramento e le mansioni che corrispondono a ciascuno
  • i minimi retributivi per livello e il numero di mensilità
  • l’orario normale settimanale e il trattamento delle ore aggiuntive
  • ferie, permessi retribuiti e festività
  • la durata della prova e del preavviso di dimissioni e licenziamento
  • eventuali indennità, scatti di anzianità e forme di welfare contrattuale

Il CCNL applicato è indicato nella lettera di assunzione e compare sulla busta paga. Se l’inquadramento proposto non corrisponde alle mansioni effettivamente svolte, è un punto da chiarire prima di firmare, perché da esso dipendono retribuzione minima e diritti.

Apprendistato e tirocinio non sono la stessa cosa

Molte persone al primo impiego ricevono una proposta di stage e la trattano come un contratto. Il tirocinio, però, è un percorso formativo regolato dalle linee guida regionali, con un soggetto promotore, un tutor e un progetto formativo. Chi lo svolge non è un dipendente: riceve un’indennità di partecipazione, non uno stipendio, e il periodo non genera anzianità di servizio. Ha limiti di durata e non può essere usato per sostituire personale.

L’apprendistato, invece, è a tutti gli effetti un contratto di lavoro, con contributi, ferie, TFR e busta paga. La tabella mette a confronto i punti essenziali.

AspettoApprendistatoTirocinio
Natura del rapportoContratto di lavoro subordinatoPercorso formativo, non lavoro
CompensoRetribuzione secondo il CCNLIndennità di partecipazione
Contributi e TFRPrevistiNon previsti, salvo coperture assicurative
DurataFase formativa definita, poi il rapporto prosegueLimitata dalle regole regionali

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Francesca Bianchi

Condivide consigli semplici e utili su finanza personale, risparmio e gestione del denaro.