Passo 2: Apprendistato, Tirocinio o Tempo Determinato

Pubblicato da Francesca Bianchi su

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Le tre forme con cui si entra più spesso nel mondo del lavoro si assomigliano in superficie: si va in azienda, si impara, si riceve una somma a fine mese. Sotto, però, cambiano i diritti, i contributi e ciò che resta sul curriculum quando il periodo finisce.

Questo passo mette le tre forme una accanto all’altra, spiega cosa dice in genere il contratto collettivo per ognuna e suggerisce le domande da fare a chi propone l’inserimento. Tutto in termini generali, perché i dettagli dipendono dal CCNL applicato e dalle regole della regione.

In sintesi
  • L'apprendistato è un contratto di lavoro con formazione obbligatoria e un livello finale da indicare.
  • Il tirocinio non è lavoro subordinato: richiede progetto, tutor e indennità.
  • Nel tempo determinato e nel part-time la data di fine e l'orario vanno scritti.

Apprendistato: lavoro e formazione nello stesso contratto

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con una fase formativa iniziale. Chi lo firma è un dipendente a tutti gli effetti: matura ferie, contributi, TFR e ha diritto alla formazione professionale prevista dal piano individuale, in parte in azienda e in parte, quando previsto, presso un ente esterno. Esistono più tipologie, legate al titolo di studio da conseguire o alla qualifica professionale da raggiungere, e i limiti di età variano a seconda della tipologia.

La durata della fase formativa è stabilita dal CCNL e dal piano formativo. Al termine, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come un ordinario contratto a tempo indeterminato. Le domande utili sono tre: quale qualifica si raggiunge alla fine, chi è il tutor aziendale e come si articola la formazione nel tempo.

Tirocinio: un periodo formativo, non un rapporto di lavoro

Il tirocinio, chiamato spesso stage, non è un contratto di lavoro. È un’esperienza di orientamento o di inserimento regolata da linee guida nazionali e da norme regionali, basata su una convenzione tra un soggetto promotore, l’azienda ospitante e il tirocinante. Al posto dello stipendio è prevista un’indennità di partecipazione, la cui soglia minima è fissata dalle regioni.

Questo cambia molte cose nella pratica:

  • non matura TFR e, di norma, non maturano ferie retribuite nel senso contrattuale
  • i contributi previdenziali non vengono versati come in un rapporto subordinato
  • deve esistere un progetto formativo scritto, con obiettivi e un tutor sia nel soggetto promotore sia in azienda
  • la durata massima è limitata e non può essere prorogata senza limiti
  • il tirocinante non può sostituire personale assente né coprire posizioni stabili

Un tirocinio ben fatto è una porta di ingresso seria. Se però le mansioni sono quelle di un dipendente e la formazione manca, è un uso improprio da segnalare a un patronato o all’ispettorato.

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Tempo determinato e part-time: cosa chiedere prima di firmare

Il contratto a tempo determinato ha una data di fine scritta. Può essere prorogato e rinnovato entro limiti di durata complessiva e di numero stabiliti dalla legge e dal CCNL, e oltre una certa durata, in genere, serve una causale. Chi ha poca esperienza lo riceve spesso come primo inserimento: è un contratto pieno, con gli stessi diritti economici e normativi di un collega a tempo indeterminato a parità di livello.

Il part-time non è un tipo di contratto ma una modalità di orario. Deve indicare per iscritto la durata settimanale e la collocazione delle ore, cioè in quali giorni e in quali fasce. Le clausole elastiche o flessibili, che consentono all’azienda di spostare o aumentare l’orario, vanno accettate per iscritto e di solito comportano una maggiorazione. Prima di firmare chiedere la data esatta di fine, se è prevista una prova e quanto dura, se esiste una prospettiva di stabilizzazione e, per il part-time, se l’orario è fisso o variabile.

Le forme a confronto

La tabella mette in fila i punti che cambiano davvero per chi comincia. I dettagli vanno sempre verificati sul CCNL applicato e sulle norme regionali in vigore.

AspettoApprendistatoTirocinio
NaturaContratto di lavoro subordinatoEsperienza formativa, non è lavoro subordinato
CompensoRetribuzione secondo il CCNL, con inquadramento di ingressoIndennità di partecipazione, soglia minima regionale
Contributi e TFRMaturano come per ogni dipendenteNon maturano nel senso contrattuale
Fine del periodoDi norma prosegue a tempo indeterminatoSi chiude, salvo nuova proposta dell’azienda

Il tempo determinato sta in mezzo: è un contratto pieno come l’apprendistato, ma con una scadenza e senza l’obbligo formativo. In tutti e tre i casi conviene farsi dare il testo scritto prima del primo giorno e leggerlo con calma, chiedendo a chi lo propone di indicare dove trovare il CCNL di riferimento.

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Francesca Bianchi

Condivide consigli semplici e utili su finanza personale, risparmio e gestione del denaro.